Art. 26.
(Onere finanziario).

      1. Le spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico nazionale sono iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il difensore civico nazionale comunica ogni anno al Ministero dell'economia e della finanze il fabbisogno dell'ufficio.
      3. Il difensore civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il funzionamento dell'ufficio nei limiti del fondo di cui al comma 1.
      4. Il rendiconto dell'ufficio del difensore civico nazionale è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      5. Le spese di funzionamento degli uffici dei difensori civici regionali sono poste a carico dei bilanci delle rispettive regioni. Le modalità di determinazione del fondo sono stabilite dalla legge regionale.
      6. Le spese di funzionamento degli uffici dei difensori civici locali sono poste a carico dei bilanci delle province e dei

 

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comuni e ripartite secondo il principio della proporzionalità.